Richiesta di divorzio
Scheda del servizio
SEPARAZIONI E DIVORZI IN COMUNE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi
- in cui è iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, ovvero qualunque altra utilità economica).
Potrà essere inserito nell’accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Come avviare la procedura
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Costi del procedimento
Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00 (euro sedici/00) da versare all’atto della firma dell’accordo.
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.
Riferimenti normativi:
legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
decreto legge n.132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n.162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (G.U. N.261 DEL 10/11/2014 – Supplemento Ordinario n.84).
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi
- in cui è iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, ovvero qualunque altra utilità economica).
Potrà essere inserito nell’accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Come avviare la procedura
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Costi del procedimento
Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00 (euro sedici/00) da versare all’atto della firma dell’accordo.
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.
Riferimenti normativi:
legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
decreto legge n.132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n.162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (G.U. N.261 DEL 10/11/2014 – Supplemento Ordinario n.84).
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
Responsabile | DOTT. PIERPAOLO NICOLOSI - SEGRETARIO COMUNALE | ||||||||||
Personale | ROSA SARA | ||||||||||
Indirizzo | VIA GORINI N.20/A- PIANO PRIMO | ||||||||||
Telefono |
0324/828804 |
||||||||||
Fax |
0324/828804 |
||||||||||
info@comune.vanzoneconsancarlo.vb.it |
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PEC |
comune.vanzoneconsancarlo@legalmail.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
- SEPARAZIONI E DIVORZI IN COMUNE [.pdf 150,34 Kb - 18/11/2015]
Modulistica
- modulo di trasmissione negoziazione assistita da parte degli avvocati o da parte di uno solo di essi[.pdf 61,79 Kb - 19/11/2015]
- dichiarazione sostitutiva per richiesta di divorzio[.docx 17,98 Kb - 27/04/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 27/04/2020 15:31:04